Art. 2.
(Riconoscimento della disabilità
intellettiva e relazionale).

      1. Lo Stato e le regioni riconoscono e tutelano la condizione di disabilità intellettiva e relazionale che non consente vita autonoma, adottando e attuando le iniziative e gli interventi richiesti da tale handicap, le cui conseguenze assumono sempre connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantendo alla disabilità intellettiva e relazionale il diritto alla tutela e la piena parità con la minorazione sensoriale della cecità assoluta già riconosciuta dalla legislazione vigente.
      2. Ad integrazione degli obiettivi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, gli ulteriori interventi che devono essere garantiti a

 

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soggetti disabili intellettivi e relazionali e alle loro famiglie, singole o associate, sono:

          a) riconoscimento della disabilità intellettiva e relazionale come condizione oggettiva di handicap con evidente connotazione di gravità a carattere di irreversibilità;

          b) riconoscimento alle persone che ne sono affette dei diritti e delle provvidenze riconosciuti ai ciechi assoluti dalla legislazione vigente;

          c) interventi in favore delle famiglie.